Un lavoratore che assiste un genitore con disabilità grave può allontanarsi per qualche ora durante la giornata di congedo senza rischiare il posto di lavoro. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 536 del 16 luglio 2026, confermando il verdetto emesso dal Tribunale di Forlì.
I giudici hanno chiarito che l’attività di assistenza al familiare disabile non deve essere calcolata minuto per minuto. L’efficacia della cura va invece misurata sull’arco dell’intera giornata.
Il pedinamento dell’investigatore privato e il licenziamento
La vicenda riguarda una dipendente assunta a tempo pieno e indeterminato come carrellista, inquadrata al livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria. La donna convive con la madre, riconosciuta persona con disabilità grave dal 2011, usufruendo dei permessi dell’articolo 33 della Legge 104 e del congedo straordinario previsto dall’articolo 42 del D.lgs. n. 151/2001.
L’azienda ha incaricato un’agenzia investigativa privata per monitorare i movimenti della lavoratrice durante alcune giornate di congedo. Dai report degli investigatori sono emerse uscite documentate dall’abitazione materna: una dalle 10:45 alle 16:46 e una seconda dalle 12:50 alle 16:09 per recarsi in uno stabilimento balneare.
In un’altra occasione, durante un permesso di due ore, la dipendente è stata vista rientrare a casa per poi recarsi dal compagno. Ritenendo violate le norme di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, la società ha intimato il licenziamento per giusta causa il 13 novembre 2023.
Il nesso causale e i criteri di assistenza secondo la Cassazione
I magistrati bolognesi hanno respinto l’impostazione aziendale allineandosi alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Come sancito dall’ordinanza n. 8306 del 2023, la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 deve essere considerata su scala giornaliera e non cronometrica.
Nel singolo episodio dell’uscita serale, il tempo effettivamente sottratto alle necessità materne all’interno del permesso orario è risultato circoscritto a circa 20 minuti. L’ordinanza di legittimità n. 7306 del 2023 ammette esplicitamente che le cure al familiare infermo possano essere ripartite in momenti differenti della giornata lavorativa.
Per configurare l’abuso del congedo straordinario, come evidenziato dall’ordinanza n. 28606 del 2021, occorre la totale assenza di nesso causale tra l’assenza lavorativa e l’opera di accudimento. Tale nesso non è mai venuto a mancare nel caso esaminato.
Le prove a favore della lavoratrice raccolte dalla stessa azienda
I dettagli acquisiti dal datore di lavoro tramite l’investigatore privato hanno fornito la prova dell’assistenza continuativa. Le relazioni attestavano ripetute passeggiate della madre accompagnata con il deambulatore, uscite per la spesa, visite mediche e assistenza diretta sul terrazzo dell’abitazione comune.
La stabile convivenza e lo svolgimento effettivo di tali mansioni quotidiane rendono compatibili le assenze temporanee di poche ore. La Corte ha respinto i precedenti giurisprudenziali citati dall’azienda, nei quali i lavoratori dedicavano solo quote irrisorie del congedo al congiunto o si allontanavano per vacanze prolungate.
L’assenza di disvalore disciplinare ha determinato l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata regolata dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. La dipendente ha diritto alla reintegrazione immediata nel posto di lavoro e a un’indennità risarcitoria fino a un massimo di dodici mensilità.

