L’Inps introduce un importante chiarimento operativo a tutela dei lavoratori dipendenti impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa. La copertura dell’indennità economica di malattia può essere estesa anche al giorno immediatamente precedente a quello del rilascio dell’attestazione medica.
La misura interviene per risolvere le criticità legate ai ritardi nell’accesso ai servizi sanitari, consentendo il riconoscimento del giorno antecedente anche quando la visita si svolge fisicamente presso l’ambulatorio del medico curante e non a domicilio.
I requisiti previsti dalla Circolare n. 92
I dettagli applicativi sono stati definiti dall’istituto previdenziale con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026. Il provvedimento stabilisce che la deroga è concessa esclusivamente per la singola giornata precedente all’accertamento clinico.
Affinché la prestazione previdenziale venga erogata regolarmente, il medico curante ha l’obbligo di indicare in modo esplicito sul certificato telematico la data di decorrenza dei sintomi riferita al giorno antecedente.
La motivazione del provvedimento risiede nella necessità di evitare penalizzazioni economiche o disciplinari al lavoratore nei casi in cui l’attesa per ottenere un appuntamento sia dovuta al carico organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale.
Limiti alla retroattività e regole per i festivi
Il beneficio della retroattività giornaliera incontra limiti temporali precisi e non si applica indiscriminatamente a tutte le assenze non certificate in tempo reale.
Weekend e continuità assistenziale
La copertura per il giorno antecedente viene esclusa se la giornata precedente alla redazione dell’atto medico coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.
In tali circostanze, il lavoratore è tenuto a rivolgersi tempestivamente al servizio di continuità assistenziale per ottenere il rilascio del certificato fin dal primo momento di manifestazione della patologia.

