Sconto gasolio da 17 centesimi: il decreto impone un anticipo del 39% ai giganti dell’energia da oltre 20 miliardi

Erogatore di carburante e distributore di gasolio
Lo sconto sulle accise del gasolio scade il 5 settembre.

Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 proroga il taglio dell’accisa sul gasolio fino al 5 settembre. L’aliquota scende a 532,90 euro per mille litri contro i 672,90 ordinari, garantendo un ribasso effettivo di 17 centesimi al litro alla pompa grazie all’effetto combinato con l’Iva.

Lo sconto sul gasolio scade sabato: non paga lo Stato, ma i big dell’energia. E sarà rimborsato senza interessi
Lo sconto sul gasolio e il meccanismo di prelievo anticipato sui grandi gruppi energetici.

Si tratta del tredicesimo provvedimento varato da marzo: in pochi mesi l’imposta sul carburante è stata modificata attraverso sette decreti-legge e sei decreti ministeriali.

Il nuovo canale di liquidità: anticipo obbligatorio per i grandi gruppi

Fino a questo momento le riduzioni avevano attinto al bilancio pubblico o al meccanismo dell’accisa mobile (legge 244/2007), che reinveste l’extragettito Iva incassato dai rifornimenti. Il provvedimento del 26 agosto modifica radicalmente la fonte delle risorse.

L’articolo 2 impone alle società capogruppo con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro, attive nei settori di petrolio, gas ed elettricità, di versare anticipatamente il 39% delle ritenute sugli utili già deliberati. Il pagamento deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno e non consente compensazioni fiscali.

L’articolo 3 destina queste somme a copertura del taglio dei carburanti per il biennio 2026-2027. Lo Stato incassa liquidità immediata che restituirà in seguito senza applicare alcun interesse.

La natura giuridica: prestito forzoso e assenza di prelievo definitivo

La misura non costituisce una tassa sugli extraprofitti, tema al centro dei tavoli europei dell’Ecofin. Il capitale non viene acquisito in via definitiva dall’erario.

Alle imprese spetta un credito d’imposta di importo identico a quanto versato, utilizzabile nel momento in cui i dividendi saranno distribuiti. Il versamento non è deducibile e il successivo credito non produce reddito imponibile.

Sconto gasolio da 17 centesimi: il decreto impone un anticipo del 39% ai giganti dell'energia da oltre 20 miliardi

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 223/2012), un’imposta richiede una decurtazione patrimoniale definitiva. In assenza di questo elemento, la misura assume le caratteristiche di un prestito forzoso.

Il nodo degli interessi e i precedenti costituzionali

Nel 2001 la Consulta giudicò legittimo l’anticipo forzoso dell’imposta sul Tfr da parte delle aziende (sentenza 155), specificando però che si trattava di un intervento eccezionale e assistito da rivalutazione annuale. Nel caso attuale, l’obbligo entra a regime annuale e il credito d’imposta non riconosce alcuna rivalutazione né interessi.

Il costo economico per le società corrisponde al differenziale finanziario legato all’immobilizzazione del capitale e all’andamento dei tassi di interesse. La Corte di Strasburgo, nel caso Buffalo del 2003, ha già sanzionato i rimborsi privi di un’adeguata copertura per gli oneri finanziari sostenuti dalle imprese.

Disparità di trattamento tra imprese e consumatori

Dall’inizio dell’anno lo sconto sui carburanti ha visto tre diversi finanziatori: lo Stato, gli automobilisti tramite l’Iva versata sui rincari e la tesoreria delle multinazionali energetiche.

Esiste una marcata differenza sul piano della restituzione: i grandi gruppi rientreranno integralmente del capitale anticipato, mentre i cittadini che hanno pagato maggiori imposte alla pompa a inizio anno non ricevono alcun rimborso se oggi non acquistano gasolio.

La gestione del gettito tramite decreti a scadenza ravvicinata incide direttamente sui principi di capacità contributiva e progressività stabiliti dall’articolo 53 della Costituzione.

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