La riforma del Codice della Strada introdotta dalla legge 177 del 2024 ha cancellato il vecchio criterio della tolleranza fissa di 15 minuti per il ticket scaduto. Il nuovo sistema stabilisce un margine proporzionale calcolato direttamente sulla durata della sosta effettivamente pagata dall’automobilista.
Le modifiche all’articolo 7 del Codice della Strada introducono tre scaglioni precisi per gestire i casi di pagamento insufficiente negli stalli a pagamento.
Il meccanismo a fasce percentuali per il ticket scaduto
La prima fascia esclude totalmente la sanzione se l’accertamento avviene entro il 10% del tempo pagato. Chi acquista un’ora di sosta (60 minuti) beneficia quindi di 6 minuti di tolleranza dopo la scadenza del tagliando.
Se il ritardo supera il 10% ma resta entro il 50% del tempo coperto dalla tariffa, scatta la seconda fascia. In questa circostanza si applica una sanzione ridotta del 50%, a cui si somma il recupero della tariffa per la frazione di tempo non corrisposta.
Cosa succede oltre il 50% del tempo pagato
Quando lo sforamento supera la metà del periodo acquistato, si entra nella terza fascia. Con due ore di sosta pagate, ad esempio, un ritardo superiore a 60 minuti fa scattare la sanzione ordinaria piena insieme al recupero dell’intera tariffa evasa.

La sanzione base prevista dall’articolo 7, comma 14, oscilla tra 42 e 173 euro. Rimane valido lo sconto del 30% disciplinato dall’articolo 202 per chi effettua il versamento entro cinque giorni dalla contestazione o notifica.
Mancato pagamento e differenze con altre violazioni
La tolleranza percentuale non tutela chi omette del tutto il pagamento della sosta. Chi non espone alcun ticket o non attiva la sosta tramite app riceve la sanzione ordinaria integrale maggiorata dell’importo dell’intera tariffa dovuta.
Il sistema di calcolo proporzionale riguarda esclusivamente il superamento dell’orario negli stalli a tariffa. Restano escluse le soste in divieto, gli spazi per carico e scarico e le aree riservate ad altre categorie di veicoli.
I singoli Comuni mantengono la facoltà di stabilire tariffe, fasce orarie e modalità di riscossione all’interno del proprio territorio, fermo restando l’obbligo di garantire aree di sosta libera dove previsto dalla normativa vigente.

