Lavorare su turni, anche durante la notte, non cancella il diritto alla mensa o al buono pasto. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato questa linea con l’ordinanza n. 24919/2026 pubblicata il 2 settembre.
I giudici hanno respinto il ricorso di un’azienda ospedaliera contro la pronuncia della Corte d’Appello di Roma. All’infermiera coinvolta nella causa spetta un risarcimento di 7.260,54 euro, oltre a rivalutazione e interessi legali, per i turni superiori alle sei ore effettuati tra l’11 maggio 2014 e il 31 gennaio 2023.
Maria Luisa Asta
Il principio per i turni superiori a sei ore
Il diritto al pasto scatta nel momento in cui l’attività continuativa supera la soglia delle sei ore. A quel punto il dipendente matura l’intervallo previsto dal contratto e può accedere alla mensa o alla prestazione alternativa.
Non incide l’orario di lavoro, né la collocazione della prestazione nelle ventiquattro ore. Il beneficio si applica indifferentemente ai turni diurni e a quelli notturni.
La Suprema Corte ha specificato che il buono pasto ha una valenza prettamente assistenziale. Serve a preservare l’integrità fisica e il benessere del dipendente durante lo svolgimento del servizio, senza rientrare nella retribuzione ordinaria.
Pausa di dieci minuti e indennità di lavoro notturno
La dirigenza ospedaliera contestava la richiesta sostenendo che i turnisti godono solo di una pausa di dieci minuti anziché di trenta. La Cassazione ha chiarito che questa disparità non priva il personale del servizio di ristorazione.
Se la pausa breve in corsia non consente di mangiare, il lavoratore ha facoltà di accedere alla mensa o spendere il buono prima di prendere servizio oppure alla fine del turno.
Due istituti con funzioni differenti
La pausa di dieci minuti retribuita serve al recupero immediato delle energie psicofisiche. L’intervallo per la refezione, al contrario, non viene retribuito e garantisce la nutrizione del dipendente.
L’indennità per il lavoro notturno remunera il disagio orario e la gravosità del turno. Non copre in alcun modo l’assenza della mensa e non può essere utilizzata per azzerare il diritto al pasto.
I requisiti e le modalità di richiesta
L’ordinanza stabilisce un limite preciso: l’obbligo sussiste solo se l’azienda sanitaria ha già istituito al proprio interno la mensa o un sistema convenzionato di buoni pasto. La legge non impone di creare il servizio da zero dove non esiste.
Le esigenze di continuità assistenziale verso i pazienti non giustificano la revoca delle tutele. Spetta alla direzione ospedaliera modulare la turnazione per consentire sia le cure sia la fruizione della pausa.
Per interrompere i termini di prescrizione, la diffida presentata dal lavoratore non deve contenere per forza il conteggio economico dettagliato. È sufficiente un atto scritto che espliciti chiaramente la volontà di ottenere l’adempimento per i turni svolti.


