NotizieNew
Smart working UniCredit, scatta il cambio di rotta: stop al lavoro da remoto da gennaio e rientro immediato per i manager
La stagione della flessibilità totale registra una brusca frenata: per lo smart working UniCredit cambia rotta, fissando il rientro in sede a partire da gennaio per la generalità del personale e con decorrenza immediata per la fascia dei manager. La decisione segna un punto di svolta netto nelle dinamiche organizzative del settore creditizio, riaprendo il dibattito sulla conciliazione tra operatività fisica e lavoro da remoto.
Mentre i responsabili di struttura sono chiamati a rioccupare subito le proprie postazioni fisiche, per il resto dei dipendenti la transizione scatterà con l’avvio del nuovo anno. La scelta impatta direttamente sugli assetti gestionali e sulle abitudini consolidate del personale.
Questo cambio di rotta riaccende i riflettori sui contratti integrativi e sui parametri normativi che reggono il lavoro a distanza in Italia.
La svolta sulla presenza: cosa prevede la nuova linea aziendale
La rimodulazione dell’orario e degli spazi operativi segue una tendenza che coinvolge sempre più grandi gruppi industriali e finanziari. Il richiamo in ufficio punta a ristabilire una continuità di contatto quotidiano tra i gruppi di lavoro e a rafforzare la supervisione interna.
Per la classe manageriale l’obbligo di tornare stabilmente alla scrivania non prevede attese. I dirigenti e i quadri con responsabilità gestionali devono garantire la presenza fisica immediata, fungendo da presidio per coordinare le attività dei singoli dipartimenti.
Per il resto della platea aziendale, il rientro fissato per gennaio apre una fase di riorganizzazione logistica per migliaia di lavoratrici e lavoratori, chiamati a ricalibrare spostamenti, tempi di percorrenza e impegni personali.
Il lavoro agile non può più essere considerato una concessione temporanea, bensì uno strumento organizzativo che concorre alla qualità del lavoro, alla produttività e al benessere delle persone.
Il quadro normativo: la Legge 81/2017 e il ruolo degli accordi individuali
L’intero impianto del lavoro flessibile nel nostro ordinamento poggia sulla Legge 81/2017. Il testo stabilisce che lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali dell’azienda richiede una precisa pattuizione individuale scritta tra il datore di lavoro e il dipendente.
In assenza di accordi derogatori o disposizioni collettive specifiche, l’azienda conserva il potere direttivo di organizzare tempi e luoghi dell’attività. Tale facoltà include la rimodulazione dei calendari settimanali o il richiamo definitivo all’interno delle mura aziendali, purché vengano rispettati i termini stabiliti dai contratti in vigore.
Sicurezza e tutele Inail durante l’attività da remoto
Uno degli aspetti centrali della normativa riguarda la protezione degli impiegati contro infortuni e malattie professionali. L’articolo 23 della Legge 81/2017 chiarisce che la tutela assicurativa garantita dall’Inail copre l’attività svolta sia all’interno sia all’esterno degli edifici dell’impresa.
La Circolare Inail 48/2017 ha fissato i criteri applicativi per verificare l’effettivo legame tra evento lesivo e mansione lavorativa:
- Nesso di causalità: il danno fisico deve verificarsi durante l’adempimento diretto delle mansioni assegnate.
- Limiti spaziali e temporali: l’accordo individuale individua le fasce orarie e i luoghi concordati per la prestazione.
- Infortunio in itinere: la copertura previdenziale vale anche per gli spostamenti tra la dimora e una diversa sede scelta per operare, purché la scelta del tragitto risulti giustificata e ragionevole.
Se un lavoratore subisce un incidente mentre recupera materiale necessario all’ufficio, l’indennizzo è riconosciuto. Al contrario, se l’evento accade durante incombenze puramente private all’interno dell’abitazione, l’indennità decade per l’assenza del vincolo di servizio.
Il confronto tra lavoro in presenza e lavoro agile
Il ridimensionamento delle giornate da remoto modifica gli equilibri economici e organizzativi consolidati negli ultimi anni. Le differenze operative tra i due modelli emergono chiaramente nelle dinamiche contrattuali:
| Aspetto operativo | Caratteristiche e disciplina |
|---|---|
| Sede di lavoro | Ufficio fisso aziendale contro luogo concordato tramite accordo scritto ex L. 81/2017. |
| Spese di trasporto | Costi per carburante, mezzi pubblici e mobilità a totale carico del lavoratore. |
| Copertura infortuni | Accertamento automatico in sede contro verifica del nesso causale secondo la Circolare Inail 48/2017. |
| Gestione manageriale | Supervisione diretta e immediata sul posto rispetto al controllo per obiettivi a distanza. |
Falso mito: lo smart working è una semplice concessione revocabile?
Molti ritengono erroneamente che il lavoro agile sia un beneficio arbitrario privo di valore giuridico, cancellabile da un giorno all’altro con una semplice comunicazione unilaterale verbale. La realtà normativa dice l’esatto contrario.
La disciplina italiana impone che la variazione della sede o la cancellazione dell’attività da remoto seguano le clausole inserite nell’accordo individuale o negli accordi sindacali di secondo livello. Un datore di lavoro non può azzerare le tutele previste senza rispettare i tempi di preavviso contrattualizzati o le motivazioni formali prescritte dai patti sottoscritti.
💬 Il progressivo ritorno in presenza apre scenari complessi sulla gestione del tempo e sui costi quotidiani di trasporto.
✨ La contrattazione tra banche e rappresentanze del personale resta il nodo cruciale per definire i nuovi equilibri contrattuali.
👇 Hai vissuto questa situazione in prima persona o preferisci il modello ibrido? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.

1
2
3
4