La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa non può mai avvenire d’ufficio. Il giudice di merito non dispone del potere di sollevare autonomamente l’esimente in assenza di una domanda specifica avanzata dalla parte contribuente.
A delineare il perimetro processuale è la Corte di Cassazione, ribadendo che l’intervento richiede una formale istanza formulata nel ricorso introduttivo secondo i termini di legge. L’eventuale decisione del magistrato assunta in violazione di questo vincolo integra un vizio procedurale suscettibile di censura in sede di legittimità.
Il vincolo della domanda e gli effetti del giudicato successivo
Oltre a escludere ogni automatismo giudiziale sull’incertezza della norma, l’ordinamento fissa paletti precisi sulla stabilità delle decisioni. Se sulla medesima questione controversa interviene una pronuncia definitiva passata in giudicato, anche se successiva alla sentenza impugnata, l’esame del ricorso per cassazione resta totalmente precluso.
Il sopraggiungere del giudicato esterno comporta l’improcedibilità dell’impugnazione pendente davanti alla Suprema Corte. La pronuncia di merito viene conseguentemente cassata senza rinvio per ragioni di economia processuale.

Il principio del ne bis in idem e il controllo nomofilattico
La Corte di Cassazione è tenuta a verificare d’ufficio l’esistenza di sentenze antecedenti emesse dal medesimo collegio sulla stessa lite. Tale accertamento risponde all’esigenza inderogabile di tutelare la certezza dei rapporti giuridici ed evitare conflitti decisionali contrastanti con la regola del ne bis in idem.
La cognizione del giudicato esterno rientra a pieno titolo nell’attività istituzionale della Cassazione. Come ribadito dal precedente della sentenza n. 13849 del 2020, l’obbligo trova fondamento nell’esercizio della funzione nomofilattica disciplinata dall’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario.

