Anche un contatto fisico privo di un evidente movente sessuale supera i confini della cordialità professionale e si configura come molestia sul lavoro se non è desiderato. Lo stabilisce un decreto del Tribunale di Prato, firmato dalla giudice del lavoro Cristina Mancini, che ha accolto il ricorso di un’addetta al controllo qualità di un’azienda locale.
I fatti contestati si sono verificati tra gennaio e luglio 2026. L’amministratore e socio dell’impresa è stato indicato come responsabile di ripetuti contatti fisici e confidenze giudicate invasive dalla lavoratrice.
La situazione ha causato un grave malessere psicofisico alla dipendente, riconosciuto ufficialmente dall’Inail, con un’assenza dall’impiego durata quasi quattro mesi. Il verdetto impone all’azienda il pagamento di oltre 4.000 euro di risarcimento e l’obbligo di riorganizzare gli spazi interni per tutelare l’integrità della donna al suo rientro.
Gli episodi contestati durante l’attività lavorativa
La documentazione esaminata dal magistrato elenca diversi fatti precisi. Durante una riunione aziendale, davanti ad altri colleghi e dirigenti, l’amministratore ha raccolto i capelli della donna con una mano, appoggiandole l’altra sulla spalla.
In un altro momento, lungo un corridoio della sede, lo stesso dirigente le ha toccato la schiena e la spalla. Si aggiunge poi un terzo episodio in cui l’uomo le ha scostato i capelli dal viso, sempre sotto gli occhi di altri dipendenti.
A questi gesti si sono sommati continui commenti sull’aspetto fisico e sul modo di vestire della lavoratrice.
Il rifiuto espresso e i commenti tra colleghi
Un elemento centrale del procedimento riguarda la reazione della dipendente, che aveva manifestato chiaramente il proprio dissenso. I comportamenti contestati non si sono fermati nemmeno dopo questo esplicito rifiuto.
Le attenzioni non richieste erano note all’interno dell’ambiente aziendale, tanto da alimentare commenti e discussioni tra il personale.
La motivazione della sentenza: confidenza fisica imposta
Il Tribunale di Prato ha fondato la condanna sulla reiterazione e sull’assenza di consenso. Il decreto chiarisce che dagli atti non emergeva necessariamente un desiderio sessuale esplicito, ma una violazione della sfera privata.
Nelle motivazioni, la giudice specifica che la condotta rappresenta l’instaurazione unilaterale di una relazione contrassegnata da una confidenza fisica non richiesta. È stato quindi respinto il tentativo di far passare questi atteggiamenti come semplici gesti di cortesia o consuetudini relazionali neutre.
La lavoratrice ha scelto di non rassegnare le dimissioni e riprenderà servizio. L’azienda dovrà applicare protocolli organizzativi stringenti per scongiurare nuovi contatti e garantire il pieno rispetto della sua dignità.

