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Autonomia differenziata, fissate le scadenze decisive alla Camera: ecco quando entra in vigore per Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte tra sanità e nuove regole
L’autonomia differenziata affronta il suo snodo operativo con un calendario d’Aula serrato: la Camera dei Deputati ha stabilito i termini per deliberare sui quattro disegni di legge dedicati a Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte entro la fine di gennaio. Il percorso verso l’entrata in vigore effettiva dei singoli provvedimenti viaggia su binari indipendenti, con il termine ultimo per la decisione fissato al 20 gennaio per il Veneto, al 21 gennaio per la Liguria, al 27 gennaio per la Lombardia e al 28 gennaio per il Piemonte.
Ogni territorio dispone di un testo normativo autonomo. Un eventuale rallentamento o blocco procedurale su un disegno di legge non arresterà la marcia degli altri tre, garantendo a ciascuna amministrazione un destino separato in base all’esito del voto parlamentare.
Il calendario d’Aula e le regole del voto a Montecitorio
La presidenza di Montecitorio ha applicato il terzo comma dell’articolo 123-bis del Regolamento della Camera, collocando le scadenze esattamente ventiquattr’ore dopo le date originariamente richieste dal Governo con la missiva del 27 ottobre. La mancanza di unanimità nella Conferenza dei presidenti di gruppo ha fatto scattare la disciplina speciale prevista per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
I quattro provvedimenti sono incardinati in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali. I testi sono stati affidati a quattro relatori specifici: Alessandro Urzì per la proposta C. 3164 riguardante il Veneto, Alessandro Colucci per l’atto C. 3161 della Liguria, Igor Iezzi per il disegno C. 3162 della Lombardia e Paolo Emilio Russo per il documento C. 3163 del Piemonte.
L’iter parlamentare rappresenta il culmine di un negoziato formale iniziato nell’autunno del 2024. Dopo la firma delle intese preliminari a novembre 2025, il passaggio in Consiglio dei ministri a febbraio 2026, il parere della Conferenza unificata di aprile e gli atti di indirizzo votati da Camera e Senato a luglio, i consigli regionali hanno approvato le deliberazioni a settembre. La sottoscrizione delle intese definitive a metà ottobre ha spalancato le porte ai quattro disegni di legge composti ciascuno da soli due articoli.
Cosa cambia nei territori: le funzioni trasferite
L’articolo 1 di ciascun disegno di legge recepisce due distinti allegati di funzioni trasferite dallo Stato alla Regione interessata, mentre l’articolo 2 richiama il principio di leale collaborazione, prescrivendo una legge successiva per qualsiasi futura modifica o deroga.
Il primo allegato attribuisce competenze su protezione civile, professioni e previdenza complementare. Nelle situazioni di emergenza di puro rilievo regionale, il governatore disporrà di poteri di ordinanza in deroga alla normativa statale, d’intesa con il Consiglio dei ministri e nel rispetto assoluto delle norme penali, del diritto europeo, del codice antimafia e del codice della protezione civile.
Sul versante professionale, le Regioni potranno disciplinare le nuove attività territoriali prive di albo e riconoscere qualifiche conseguite all’estero, mentre restano intatti e centralizzati gli ordini professionali esistenti e tutte le professioni sanitarie.
Sanità, investimenti e bilanci regionali
Il secondo allegato tocca da vicino la gestione del servizio sanitario regionale. Le Regioni potranno concordare con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze tariffe di rimborso o remunerazione differenziate rispetto ai parametri nazionali, a patto di coprire interamente i costi con risorse del proprio bilancio.
L’accordo conferisce ai governi locali la gestione diretta dei fondi statali per l’edilizia e le tecnologie sanitarie, oltre alla facoltà di impiegare fondi propri per assunzioni straordinarie, prestazioni sanitarie integrative e accordi di previdenza integrativa territoriale.
L’intesa vincola la nuova gestione al rispetto inderogabile dei livelli essenziali di assistenza, all’equità di accesso alle cure per i cittadini e alla totale neutralità finanziaria, affinché non emergano squilibri sulla mobilità sanitaria tra Regioni.
Mito e realtà: il potere del Parlamento sulle intese
Un diffuso equivoco interpretativo suggerisce che il Parlamento debba limitarsi a ratificare o respingere in blocco le intese firmate con i governatori regionali, senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto dei testi.
I principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 192 del 2024 hanno chiarito che le Camere mantengono pieno potere di emendamento sui testi. Qualora un emendamento approvato modifichi la sostanza dell’accordo, il Governo e la singola Regione hanno l’obbligo di riaprire le trattative per riallineare il patto istituzionale alle indicazioni parlamentari.
Tabella: scadenze e codici dei disegni di legge alla Camera
| Regione e atto parlamentare | Termine di delibera fissato alla Camera |
|---|---|
| Veneto (C. 3164) | 20 gennaio |
| Liguria (C. 3161) | 21 gennaio |
| Lombardia (C. 3162) | 27 gennaio |
| Piemonte (C. 3163) | 28 gennaio |
Il passaggio delle deleghe si giocherà sui singoli dettagli normativi e sul superamento del vaglio degli emendamenti d’Aula, aprendo la strada all’applicazione pratica dei primi assetti autonomisti regionali.
💬 La gestione differenziata di sanità e risorse locali divide opinione pubblica e amministrazioni territoriali.
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