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Flat tax pensionati esteri: il Fisco apre all’erede che si trasferisce in Italia

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Documenti fiscali e calcolo delle imposte per i redditi pensionistici esteri in Italia
La tassazione agevolata sui redditi previdenziali transfrontalieri include novità rilevanti per gli eredi.

La flat tax pensionati al 7% sui redditi di fonte estera spetta anche all’erede che decide di trasferire la residenza fiscale in Italia subentrando nel piano previdenziale del defunto. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello numero 184 del 15 ottobre 2026, confermando che i trattamenti pensionistici ereditati non perdono la loro natura originaria durante il passaggio generazionale.

La pronuncia affronta direttamente il caso di una contribuente che ha acquisito i pagamenti derivanti da un piano previdenziale statunitense attivato dal padre. Poiché la successione non interrompe la qualificazione reddituale della prestazione, le somme periodiche mantengono lo status di reddito assimilato a lavoro dipendente, aprendo le porte all’imposta sostitutiva introdotta dall’articolo 24-ter del TUIR.

Chi ha diritto all’imposta sostitutiva agevolata

Chi ha diritto all'imposta sostitutiva agevolata

L’estensione del beneficio non avviene in modo automatico per chiunque riceva un’eredità oltreconfine. Il chiarimento dell’amministrazione finanziaria delimita con precisione il perimetro operativo: l’erede deve subentrare direttamente nella titolarità di una posizione di previdenza complementare o di un fondo pensionistico individuale, come ad esempio i piani statunitensi IRA o 401k costituiti dal dante causa.

La continuità della natura previdenziale è la chiave di volta dell’intero impianto normativo:

L’agevolazione è concessa perché le somme erogate periodicamente all’erede mantengono la natura di trattamento pensionistico. Di conseguenza, se l’erede eredita semplicemente liquidità, immobili o altri asset non previdenziali, non potrà applicare la flat tax del 7% su tali beni.

I quattro vincoli stringenti per ottenere il regime al 7%

Il contribuente che eredita il trattamento previdenziale estero e intende rientrare nella penisola deve verificare puntualmente specifici criteri legali per accedere alla tassazione sostitutiva:

  • Residenza pregressa: assenza di residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
  • Accordi internazionali: provenienza da un Paese con cui l’Italia ha in vigore specifici accordi di cooperazione amministrativa (un elenco di oltre 100 nazioni consultabile sul portale istituzionale del Fisco).
  • Territorialità anagrafica: trasferimento anagrafico in una delle aree geografiche agevolate individuate dalla legge.
  • Esercizio dell’opzione: richiesta formale nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento compilando la Sezione II-B del Quadro RM.

Comuni ammessi e nuova soglia demografica

Un elemento cardine della misura riguarda la localizzazione del nuovo domicilio fiscale. La disciplina agevolativa premia il ripopolamento di specifiche aree del territorio nazionale, richiedendo il rispetto di una precisa soglia demografica al momento del rientro.

Zona geografica ammessa Requisiti dimensionali del Comune
Comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) Popolazione residente non superiore a 30.000 abitanti
Comuni del cratere sismico Centro Italia (sisma 2016-2017 in Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e sisma L’Aquila 2009) Popolazione residente non superiore a 30.000 abitanti

Il limite demografico di accesso è stato innalzato da 20.000 a 30.000 abitanti con l’articolo 26, comma 1 della Legge 34/2026 entrata in vigore il 7 aprile 2026, ampliando in modo sensibile la platea dei borghi e delle cittadine che possono accogliere i beneficiari.

Come si applica il prelievo sui redditi esteri

Come si applica il prelievo sui redditi esteri

Il meccanismo di tassazione forfettaria dura per un massimo di 10 periodi d’imposta consecutivi a decorrere dall’anno in cui si perfeziona il cambio di residenza. Esaurito tale decennio, i flussi esteri tornano a scontare l’imposizione ordinaria dell’Irpef progressiva.

L’aliquota del 7% si applica sull’intero ammontare di ciascun reddito generato fuori dai confini nazionali, senza limiti minimi o tetti massimi di importo. La copertura non interessa solo l’assegno previdenziale ma assorbe anche dividendi, interessi o canoni di locazione originati all’estero. Restano invece soggetti al regime fiscale ordinario tutti i redditi prodotti direttamente sul territorio italiano.

💚 Seguire le regole fiscali corrette evita contestazioni e permette di pianificare al meglio il rientro patrimoniale.

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