La consuetudine che accordava 15 minuti di tolleranza a chi tardava a rinnovare il ticket del parcheggio non è più applicabile. Le modifiche al Codice della Strada introdotte dalla legge 177 del 25 novembre 2024 hanno riscritto i criteri, legando i margini di ritardo consentiti all’effettiva durata del tagliando acquistato.
La disposizione è entrata formalmente in vigore il 14 dicembre 2024, smentendo le ricostruzioni circolate che ne collocavano l’avvio nel 2026. La norma risponde all’esigenza di distinguere con precisione l’automobilista che ritarda di poco dal conducente che omette del tutto il pagamento.
Per l’assenza totale di ticket non esiste alcuna flessibilità: la sanzione parte da 42 euro fino a 173 euro, a cui si aggiunge l’addebito dell’intera tariffa giornaliera prevista dall’ente gestore.
Il calcolo percentuale: come funziona la soglia del 10%
Il comma 14-ter dell’articolo 7 del Codice della Strada introduce una tolleranza proporzionale. Se il controllo da parte di ausiliari del traffico o polizia locale avviene entro una finestra temporale pari al 10% del periodo già saldato, non scatta alcuna contravvenzione.
La flessibilità varia in modo diretto con la lunghezza della sosta programmata:
- Sosta di 1 ora (60 minuti): la tolleranza è di 6 minuti oltre l’orario di scadenza.
- Sosta di 2 ore (120 minuti): il margine sale a circa 12 minuti.
- Sosta di 6 ore (360 minuti): il ritardo ammesso senza conseguenze raggiunge i 36 minuti.
Questo meccanismo cancella la vecchia prassi dei 15 minuti forfettari, riducendo la franchigia per le soste brevi e ampliandola per quelle di lunga durata.
Ritardo compreso tra il 10% e il 50%: multa dimezzata
Superata la soglia iniziale del 10%, scatta la prima fascia sanzionatoria. Se il ritardo rimane comunque contenuto entro la metà (50%) del tempo coperto dal ticket, la legge riconosce un’attenuante applicando una sanzione ridotta del 50% rispetto al valore ordinario.
Il doppio addebito: sanzione e tariffa arretrata
Ai sensi del comma 14-quater dell’articolo 7, la contravvenzione non estingue il debito verso l’ente gestore. L’automobilista deve versare l’importo della sanzione e contemporaneamente pagare la tariffa oraria non corrisposta per l’intervallo temporale scoperto.
I due addebiti poggiano su basi giuridiche differenti: la sanzione punisce l’infrazione al Codice della Strada, mentre la tariffa salda l’effettiva occupazione dello stallo pubblico.
Oltre il 50% del tempo pagato: scatta la misura piena
Lo scenario più oneroso colpisce chi supera di oltre il 50% la durata del tagliando. Un esempio tipico riguarda chi acquista due ore di sosta e si presenta al veicolo con più di 60 minuti di ritardo.
In questo caso si applica la sanzione amministrativa standard a quota 42 euro, sommata al recupero integrale della tariffa oraria non pagata. Rimane valida l’agevolazione standard prevista dall’ordinamento, che consente di abbattere del 30% l’importo della sola multa saldando il dovuto entro cinque giorni dalla contestazione o notifica.

